Strumenti Urbanistici

Piani regolatori generali comunali - Procedura

4.1) Adozione (art. 8 L. 1150/1942 - C.M. 2495/1954, parte II^, p. 3)

E’ l’atto amministrativo mediante il quale il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, e con apposita delibera, fa sue le indicazioni contenute nel P.R.G.

La delibera di adozione del piano deve essere pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, con inizio in un giorno festivo, e trasmessa al CO.RE.CO. (Comitato regionale di controllo) unitamente a tutti gli elaborati costituenti il piano.

Nei Comuni dichiarati sismici e negli abitati oggetto di consolidamento, ai sensi della L. 02.02.1974, n. 64, é necessario acquisire, prima dell’adozione del piano, il parere del competente Ufficio del Genio Civile, ai fini della verifica della compatibilità delle prescrizioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. Detto parere deve essere reso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

L’acquisizione del suddetto parere é necessaria anche alla luce di quanto disposto dal D.M. 11.03.1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni ...) punto H - Fattibilità geotecnica di opere su grandi aree, che detta i criteri di carattere geotecnico da adottare nell’elaborazione di piani urbanistici e nel progetto di insiemi di manufatti che interessano ampie superfici e che possono comportare variazioni significative nelle condizioni del sottosuolo.

In particolare, per l’elaborazione di piani urbanistici in zone sismiche, le indagini devono essere finalizzate alla caratterizzazione del territorio per la ricerca dei parametri di progetto in accordo con quanto previsto dalle norme sismiche.

I consiglieri comunali, aventi un interesse personale o anche indiretto, non possono partecipare alla seduta del Consiglio Comunale per l’adozione del P.R.G.:

In tal senso è costante l’orientamento della giurisprudenza che, in più occasioni, ha dichiarato illegittima l’adozione di un piano regolatore generale avvenuta con la partecipazione di consiglieri comunali che, ai sensi dell’art. 20 del T.U. 148/1915 e dell’art. 279 del T.U. 383/1934, hanno l’obbligo dell’astensione (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 09.03.1983, n. 1).

L’obbligo di astensione dei consiglieri comunali non comporta l’abbandono dell’aula, ma la semplice astensione dal dibattito e dalla votazione.


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Si rimanda alle considerazioni fatte nel precedente punto 2.

4.2) Pubblicazione (art. 9 - C.M. 2495/1954, parte II^, p. 3)

  • Il P.R.G. adottato, subito dopo la restituzione da parte del CO.RE.CO., deve essere depositato presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni, interi e consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

  • Il deposito del piano deve essere reso noto a tutti i cittadini mediante avviso affisso all’albo pretorio del Comune e nei luoghi di pubblica frequenza e deve essere inserito nel foglio degli annunzi legali della Provincia. Per i Comuni più importanti, l’avviso deve essere pubblicato sui quotidiani locali e su quelli nazionali a larga diffusione.

  • Nel caso in cui la regione restituisca il piano al Comune per la sua rielaborazione e le consequenziali modifiche introdotte risultano sostanziali, è necessario procedere alla ripubblicazione del piano (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23.05.1989, n. 347).


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Il P.R.G. adottato deve essere depositato presso la Segreteria comunale non oltre il decimo giorno dalla data della delibera di adozione per venti giorni interi e consecutivi. L’effettuato deposito é reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale (cfr. art. 3, L.R. 71/1978, commi 1°-2°).

4.3) Osservazioni (art. 9 - C. M. 2495/1954, parte II^, p. 3)

  • Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, e cioè per complessivi sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione del Piano, possono presentare osservazioni le Associazioni Sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessate.

  • La circolare ministeriale ha precisato che l’istituto delle osservazioni resta aperto anche ai privati "ai fini di un apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento del piano" e, pertanto, il loro eventuale rigetto non necessita di specifica motivazione, risultando sufficiente, in sede di esame, la constatazione di un contrasto con gli interessi generali posti a fondamento della formazione del piano.

  • Nella Segreteria comunale deve essere tenuto un libro protocollo per registrare tutte le osservazioni che devono essere presentate per iscritto ed in carta legale. Decorso il temine stabilito, il Segretario comunale chiude il libro protocollo con una dichiarazione indicante il numero delle osservazioni presentate.


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  • Il tempo utile per la presentazione delle osservazioni - da parte di chiunque - resta fissato in dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito (cfr. art. 3, L.R. 71/1978, comma 3°).

  • In ordine alle prescrizioni esecutive dei P.R.G. possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari di immobili compresi nei piani ed osservazioni da parte di chiunque (cfr. art. 3, L.R. 71/1978, comma 4°).

4.4) Controdeduzioni (C.M. 2495/1954, parte II)

  • In merito alle osservazioni prodotte, il Comune deve, con apposita delibera consiliare, anch’essa sottoposta all’organo di controllo, formulare le proprie controdeduzioni, adottando, nel contempo, le modifiche al piano, conseguenti all’accoglimento totale o parziale di osservazioni. Si precisa che le modifiche anzidette dovranno risultare da appositi elaborati grafici nella stessa scala e con la stessa rappresentazione di cui ai corrispondenti elaborati di progetto.

  • Nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle osservazioni al piano, non è necessaria la sua ripubblicazione, salvo il caso in cui si viene a determinare una sostanziale modifica delle caratteristiche e dei criteri di impostazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.11.1980, n. 1075).


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  • Sulle osservazioni ed opposizioni che dovranno, ove necessario e possibile, essere visualizzate, a cura del comune, in apposite planimetrie di piano, il Consiglio Comunale è tenuto a formulare le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime (cfr. art. 3, comma 5°, L.R. 71/1978).

  • Nel caso di nomina del Commissario ad acta o del Commissario provveditore, essi non possono formulare controdeduzioni sulle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il P.R.G. a seguito della pubblicazione, ma restano obbligati ad inviare le stesse al progettista del piano il quale é tenuto a formulare, entro un mese, le proprie deduzioni visualizzandole in apposite tavole.

  • In tal caso, le determinazioni sulle osservazioni e sulle opposizioni sono assunte dall’A.R.T.A. (cfr. art. 4, L.R. 65/1981, modificato da art. 4 L.R. 66/1984).

4.5) Trasmissione del Piano alla Regione – (C.M. 2495/1954, parte II^, p. 3)

  • Il P.R.G. viene trasmesso alla Regione accompagnato dalla domanda del Sindaco, in carta legale.

  • La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • deliberazione consiliare con la quale é stato adottato il progetto del piano, munita del visto di conformità dell’organo di controllo;

  • originale in bollo del progetto del piano, e almeno quattro esemplari di esso in carta semplice, muniti della dichiarazione di conformità all’originale, riportanti gli estremi della delibera di adozione;

  • piano finanziario;

  • documenti in bollo comprovanti la regolarità della eseguita pubblicazione del piano, e cioè:

  • l’avviso pubblicato all’albo pretorio;

  • un esemplare del foglio degli annunzi legali della Provincia ed un esemplare di ciascuno dei giornali in cui é stato pubblicato l’avviso di cui alla lettera a);

  • il certificato del Sindaco comprovante l’avvenuta pubblicazione per trenta giorni interi e consecutivi dell’avviso di cui alla lettera a);

  • il certificato con il quale il Sindaco attesta il regolare deposito della domanda e del piano negli Uffici comunali a libera visione del pubblico per trenta giorni interi e consecutivi. Nello stesso certificato debbono essere enumerate e specificate le osservazioni prodotte entro i termini;

  • fascicolo delle osservazioni presentate durante la pubblicazione e di quelle eventualmente prodotte fuori termine;

  • atto deliberativo sulle controdeduzioni, recante il visto di conformità dell’organo di controllo.


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Il Sindaco trasmette il Piano all’Assessore R.T.A. entro dieci giorni dalla data di formulazione delle deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni, unitamente agli atti deliberativi ed alle osservazioni ed opposizioni, comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni (cfr. art. 3, L.R. 71/1978, comma 6°).

4.6) Approvazione del P.R.G. e modifiche - (art. 10 L. 1150/1942 - C.M. 3210/1967, parte II^)

  • Il P.R.G. é approvato dalla Regione, sentito il parere della Sezione Urbanistica Regionale o di altro organo tecnico consultivo (il parere é obbligatorio ma non vincolante), mediante Decreto, entro centottanta giorni dalla data di trasmissione da parte del Comune corredato della necessaria documentazione.

  • Con lo stesso Decreto di approvazione, la Regione può apportare al piano, su parere del Consiglio Regionale dell’Urbanistica e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate dal consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

  • il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, ove esistente;

  • la sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;

  • la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

  • l’osservanza dei limiti di cui al 6° comma dell’art. 41 quinquies (7), dell’8° comma dello stesso articolo (8), e dell’art. 41 sexies (9).

(7) Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre mc/mq di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a 25,00 m, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi all’intera zona e contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici prevista nella zona stessa (art. 41 quinquies, VI comma).

(8) In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (art. 41 quinquies, VIII comma).
I limiti di che trattasi sono quelli contenuti nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (standards urbanistici)

(9) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione (art. 41 sexies).

  • Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il parere della competente Soprintendenza che può anche adottare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico.

  • Le modifiche di cui sopra, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale, entro novanta giorni, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale, procede alla pubblicazione nel primo giorno festivo e, nei successivi quindici giorni, ritrasmette gli atti alla Regione. L’atto deliberativo non necessita della approvazione dell’organo di controllo.

  • Qualora il Comune accetti le modifiche, l’autorità regionale le introduce in sede di approvazione.

  • Nel caso, invece, in cui il Comune dissenta, l’autorità regionale, qualora ritenga di dover insistere nelle modifiche stesse, dovrà congruamente motivare le sue determinazioni nel provvedimento di approvazione.

  • Nel caso in cui il Comune, entro il termine stabilito, non deliberi ovvero non trasmetta la delibera all’autorità regionale, questa potrà procedere legittimamente alla introduzione delle modifiche al piano.

  • Questa interpretazione deriva dal carattere chiaramente perentorio attribuito dal legislatore al termine suddetto ed é confortata dalla considerazione che, diversamente, l’inerzia del Comune potrebbe impedire o ritardare per un tempo indefinito l’approvazione del piano.

  • La Regione può restituire il piano al Comune richiedendo integrazioni, modifiche e rielaborazioni.

  • Il P.R.G., a seguito delle modifiche introdotte dalla Regione, non necessita di ripubblicazione (cfr.TAR Lombardia Milano- 31.12.1982 n. 1410; TAR Abruzzo - Pescara - 07.10.1981, n. 214).


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  • Il P.R.G. é approvato con Decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, il quale adotta le proprie determinazioni entro centottanta giorni dalla presentazione del piano all’Assessorato (art. 4, L.R. 71/1978, comma 1°).

  • I termini assegnati all’Assessore R.T.A. per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia di urbanistica sono prolungati di novanta giorni. Tra i detti provvedimenti rientrano quelli relativi all’approvazione degli strumenti urbanistici e delle varianti speciali e qualsiasi altro adempimento previsto dalla normativa urbanistica (ad esempio: nomina del Commissario ad acta per l’adozione dei P.d.Z. nei Comuni inadempienti ai sensi dell’art. 12, L.R. 86/1981; nomina del Commissario ad acta per il rilascio di concessioni edilizie ai sensi dell’art. 38, L.R. 71/1978) (cfr. art. 6, L.R. 9/1993, comma 1° e Circolare 05.05.1993, n. 4/93, punto 3, D.R.U.).

  • Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche di cui all’art. 3 della Legge 6 agosto 1967, n. 765 (10), quelle necessarie per assicurare l’osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali (art. 4, L.R. 71/1978, comma 2°).

(10) Si tratta delle modifiche apportate all’art. 10 della L. 1150/1942 ed i cui contenuti sono riportati nelle precedenti note 1, 2, 3.

  • Sulle opposizioni e sulle osservazioni, l’Assessore adotta le proprie determinazioni e le comunica al Comune interessato (cfr. art. 4, L.R. 71/1978, commi 4°-5°).

  • Il Comune é tenuto entro trenta giorni dalla data di comunicazione ad adottare le proprie controdeduzione (cfr. art. 4, L.R. 71/1978, comma 6°).

  • L’Assessore, entro i successivi trenta giorni, emana il decreto di approvazione del piano introducendo d’ufficio le modifiche di cui sopra (cfr. art. 4, L.R. 71/1978, comma 7° ).

  • In caso di inerzia del Comune, l’Assessore emana il decreto di approvazione del piano intendendo approvate tutte le modifiche proposte (cfr. art. 4, L.R. 71/1978, comma 8°).

  • Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazione parziale, il Comune é tenuto ad effettuarla entro novanta giorni. Entro i successivi novanta giorni, l’Assessore regionale adotta le proprie determinazioni (cfr. art. 4, L.R. 71/1978, comma 9°).

  • Nelle more della rielaborazione parziale, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici l’edificazione é disciplinata dalla L.R. 21/1973 e dalla L.R. 71/1978, con eccezione delle zone oggetto della rielaborazione, nelle quali nessuna concessione può essere rilasciata (cfr. art. 4, L.R. 71/1978, comma 10°).

  • Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazione totale, il Comune é tenuto ad effettuarla entro centottanta giorni dalla data di restituzione, e, nelle more della rielaborazione, l’edificazione resta disciplinata dalla normativa preesistente. Se il Comune é sprovvisto di strumento urbanistico, l’edificazione al di fuori del centro edificato, definito ai sensi dell’art. 17 della L. 765/1967, é consentita nella misura di 0,03 mc/mq (cfr. art. 4, L.R. 71/1978, comma 11°, 12° e 13°).

  • Per l’approvazione dei piani urbanistici, il parere della competente Soprintendenza ai monumenti deve essere richiesto solo per i Comuni il cui territorio é soggetto ai vincoli derivanti dalla L. 29.06.1939, n. 1497 (cfr. art. 7, L.R. 19/1972).

  • Decorsi i termini per l’approvazione del P.R.G. senza che sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione con modifiche di ufficio, di rielaborazione totale o parziale degli stessi, da parte dell’A.R.T.A., il piano diventa efficace a tutti gli effetti (cfr. art. 19, L.R. 71/1978, comma 1°).

  • Fra tali determinazioni assessoriali si intendono comprese anche le richieste di chiarimenti e di documenti integrativi (cfr. art. 2, L.R. 159/1980).

Ricorrendo quest’ultima ipotesi, qualora il P.R.G. risultasse illegittimo, l’Assessore R.T.A., sentito il parere del C.R.U., lo può annullare entro cinque anni dalla data di adozione.

Il provvedimento di annullamento, emesso entro otto mesi dalla data di contestazione, deve essere preceduto dalla comunicazione del rilievo sui vizi di legittimità al Comune con l’invito a presentare deduzioni con deliberazione consiliare entro trenta giorni.

Il suddetto provvedimento è subordinato soltanto all’ accertamento dei vizi di legittimità.

Nel corso della procedura di annullamento, gli effetti del piano possono essere sospesi dall’Assessore R.T.A. con provvedimento da comunicare al Comune. Tale sospensione cessa se il decreto di annullamento non viene emesso entro otto mesi dalla data di contestazione (cfr. art. 1, L.R. 28/1991).

All’annullamento della delibera di adozione del piano, se illegittima, può provvedere direttamente ed in qualsiasi momento il Comune, sentito il parere della C.E.C. Da tale parere si prescinde, qualora la C.E.C., debitamente convocata, non si pronuncia entro trenta giorni.

La delibera di annullamento deve essere pubblicata all’albo del Comune per quindici giorni e, contestualmente, depositata presso la segreteria comunale a disposizione del pubblico. Nei successivi quindici giorni deve essere trasmessa agli organi di controllo per il riscontro di legittimità. Quindi, corredata dalle eventuali osservazioni ed opposizioni, deve essere trasmessa per l’approvazione all’Assessore R.T.A. il quale deve provvedere, sentito il parere del C.R.U., entro sei mesi dalla sua ricezione.

Decorso inutilmente tale periodo di tempo, la deliberazione di annullamento diventa efficace a tutti gli effetti.

Con la delibera di annullamento, il Consiglio Comunale può ordinare la sospensione dell’efficacia del piano illegittimo. In tal caso, la delibera decade se non è trasmessa agli organi di controllo nei quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione e deposito della stessa (cfr. art. 3, L.R. 28/1991).

4.7) Deposito del P.R.G. (art. 10 L. 1150/1942)

Il decreto di approvazione del P.R.G. viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

Il P.R.G. approvato viene depositato, insieme con una copia del decreto, presso la Segreteria Comunale, in libera visione del pubblico per tutto il periodo di validità. Dell’avvenuto deposito, il Comune deve dare notizia mediante avvisi affissi in luoghi di pubblica frequenza, inseriti nel foglio annunzi legali della Provincia e in uno o più giornali di larga diffusione.

4.8) Impugnazione del P.R.G. approvato

Il P.R.G. può essere impugnato sia in via amministrativa, mediante ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, sia in via straordinaria, mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, qualora siano stati lesi interessi legittimi, concreti ed attuali.

Il termine di impugnazione del P.R.G. decorre dalla data di pubblicazione del piano, intendendosi con tale termine l’espletamento tanto della fase di pubblicazione del decreto di approvazione regionale nella G.U.R., quanto la fase della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dell’avviso di deposito del piano.